Articolo 1
E’ costituita tra i suddetti comparenti un’associazione non lucrativa denominata “Centro Studi Difesa e Sicurezza”.
Articolo 2
L’Associazione ha sede a Roma in Viale Luca Gaurico, 257.
Articolo 3
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue i seguenti obiettivi e finalità sociali:
a) sviluppare una maggiore conoscenza, informazione ed aggiornamento, delle problematiche della Difesa e Sicurezza in campo nazionale ed internazionale nei suoi molteplici aspetti sociali, economici, diplomatico-giuridici e tecnologici a favore della società e, in particolare dei docenti di ogni ordine e grado, mediante la collaborazione con Istituzioni e Centri di Studi e ricerche in Italia e all’estero, organizzando varie attività tra le quali seminari, convegni e incontri di studio sui diversi aspetti anzidetti;
b) organizzare, possibilmente in maniera sinergica con il Ministero della Difesa e con altre Associazioni o Enti, corsi di formazione per personale docente di ogni ordine e grado inerenti le problematiche della Difesa e della Sicurezza, nonché per il personale che opera nel campo della tutela delle vittime della violenza nei conflitti armati;
c) promuovere la realizzazione di servizi e strutture idonei ad assicurare un efficace svolgimento delle finalità dell’Associazione, anche attraverso la pubblicazione di materiale didattico e informativo sulle varie iniziative sociali.
Il Centro si avvarrà del lavoro e della collaborazione di professionisti volontari o retribuiti e, qualora ne venga ravvisata la necessità, potrà dare in appalto o in gestione a terzi, persone fisiche e giuridiche, le attività ed i servizi da realizzare per conseguire i fini sociali.
Per il raggiungimento del proprio fine istituzionale l’associazione potrà usufruire di fondi stanziati da leggi nazionali ed europee e partecipare a bandi di concorso per l’eventuale assegnazione di contributi anche a fondo perduto.
L’Associazione potrà assumere ulteriori funzioni e finalità che potranno derivare da norme e disposizioni emanate sulle materie di interesse, nonché da specifiche delibere dell’Assemblea dei Soci.
Articolo 4
La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o scioglimento anticipato per deliberazione dell’Assemblea dei Soci.
Articolo 5
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili, immobili e dai beni immateriali iscritti nel registro degli inventari, delle attività e passività iscritte nel conto patrimoniale.
Articolo 6
Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2002.
Articolo 7
L’amministrazione dell’Associazione è demandata ad un Consiglio Direttivo composto fino ad un massimo di sette membri.
Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Fanno parte del Consiglio Direttivo:
• il Presidente dell’Associazione;
• il Vice Presidente;
• il Segretario;
• il Tesoriere;
• n. 3 Consiglieri
Al Consiglio Direttivo spettano i poteri attribuiti dal presente Statuto.
La carica di Vice Presidente può essere cumulata a quella di Segretario o di Tesoriere.
Nelle more della convocazione della prima Assemblea dei Soci, le cariche sopra riportate vengono decise dai Soci fondatori.
Articolo 8
Possono far parte dell’Associazione tutte le persone interessate all’attuazione degli scopi sociali e che ne faranno domanda. Tutti i Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa con le modalità riportate negli articoli che seguono.
I Soci distinguono in:
a) Soci fondatori;
b) Soci onorari;
c) Soci ordinari.
Fanno parte della prima categoria coloro che hanno sottoscritto l’Atto costitutivo. La qualifica di Socio onorario viene attribuita, con deliberazione del Consiglio Direttivo, a coloro che rivestono particolari cariche o che si sono distinti per il sostegno fornito alle attività dell’Associazione.
Sono considerati Soci ordinari tutti gli altri che, in regola con il pagamento delle quote associative, seguono la vita dell’Associazione.
Articolo 9
La qualifica di Socio, con conseguente radiazione dal libro dei Soci, si perde per:
a) decesso;
b) dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno sociale;
c) delibera di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo.
Costituisce motivo di esclusione del Socio:
a) l’indisciplina e l’indegnità;
b) lo svolgimento di attività in contrasto con le finalità e l’oggetto dell’Associazione;
c) il mancato pagamento della quota annuale per un anno.
La deliberazione di esclusione dal libro dei Soci da parte del Consiglio Direttivo per i fatti indicati al primo ed al secondo alinea avviene dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Probiviri. L’esclusione per quanto indicato al terzo alinea viene deliberata dopo che il Socio non abbia ottemperato al pagamento della quota annuale durante l’anno sociale e, comunque, dopo un sollecito di pagamento effettuato per iscritto dal Presidente dell’Associazione.
Articolo 10
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente dell’Associazione;
d) il Collegio dei Revisori;
e) il Collegio dei Probiviri.
Articolo 11
L’Assemblea dei Soci è costituita dai Soci fondatori e dai Soci ordinari. I Soci onorari, pur potendo partecipare all’Assemblea, non hanno diritto di voto.
Essa fornisce al Consiglio Direttivo gli indirizzi per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione. In particolare, essa si riunisce almeno una volta all’anno per deliberare:
a) sull’approvazione del bilancio, dal quale debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti;
b) sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;
c) sulle modifiche dell’atto Costitutivo nonché dello Statuto;
d) sulle questioni attinenti la gestione dell’Associazione e poste all’ordine del giorno;
e) su tutto quanto altro a lei è demandato per legge o per Statuto.
Le cariche associative sono gratuite e sono conferite nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna.
Articolo 12
I Soci sono convocati in Assemblea almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale previsto per il 31 dicembre di ogni anno, per l’approvazione del bilancio di esercizio che sarà approvato con le maggioranze previste dal Codice Civile in materia di società per azioni.
L’Assemblea è validamente costituita se è presente almeno la metà dei Soci aventi diritto e delibera a maggioranza degli intervenuti. In seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero dei partecipanti aventi diritto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ed in mancanza dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
E’ devoluto al Presidente constatare la regolarità delle deleghe, ed in genere del diritto di intervento in assemblea.
Delle riunioni si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Per le modifiche all’Atto costitutivo e dello Statuto è necessario il voto favorevole di più della metà dei Soci.
Per lo scioglimento dell’Associazione è necessaria l’unanimità, anche per delega, dei Soci. Nella delega deve essere indicata la volontà del Socio. Ciascun Socio ha il diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni assembleari vincolano, nei limiti del presente Statuto, tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.
Articolo 13
Il Consiglio Direttivo dà attuazione agli indirizzi indicati dall’Assemblea e persegue, con i mezzi risultati più idonei, i fini dell’Associazione organizzando e dirigendo l’attività culturale e la gestione dell’Associazione medesima.
A tali fini al Consiglio Direttivo compete l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
A mero titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo può:
a) deliberare sulle domande di ammissione a Socio;
b) istituire Sezioni autonome dal punto di vista organizzativo e finanziario per singoli rami di attività associativa,
c) affidare a collaboratori interni ed esterni incarichi per studi, ricerche, convegni, corsi, preparazione di testi e pubblicazioni, ed in genere realizzare ogni attività culturale, formativa rientrante nell’oggetto dell’Associazione;
d) nominare Commissioni o Gruppi di Lavoro, temporanei o permanenti, per materie afferenti l’attività dell’Associazione e per l’organizzazione dell’Associazione stessa, fissandone i criteri operativi e nominandone i responsabili;
e) assumere e licenziare il personale dipendente, determinandone l’inquadramento giuridico ed il trattamento economico;
f) decidere sugli investimenti del patrimonio e sull’impiego di ogni altro bene, diritto o utilità pervenuti all’Associazione;
g) predisporre regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
h) deliberare sulla stipula di contratti ed in genere sull’attività negoziale ritenuta utile al perseguimento dei fini dell’associazione;
i) accendere ed estinguere conti correnti postali e bancari, carte di credito e di debito;
l) deliberare il rilascio di procure speciali e la nomina di avvocati, difensori e consulenti tecnici, procuratori alle liti;
Il Consiglio Direttivo può, con propria delibera, delegare funzioni o compiti ad uno o più dei suoi componenti, attribuendo, eventualmente, anche il potere di firma.
Sulla base degli indirizzi indicati dallo Statuto e dall’Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo formula i programmi esecutivi per le varie attività dell’Associazione. Per ogni iniziativa viene di regola individuato un responsabile che ne segue l’esecuzione e riferisce al Consiglio Direttivo sull’andamento dei lavori.
Articolo 14
Al Consiglio Direttivo è demandata la redazione di un Regolamento per il buon funzionamento dell’Associazione. Le norme regolamentari integrano e completano quelle contenute nell’Atto costitutivo e nello Statuto, avendo altresì pari efficacia.
Articolo 15
L’Assemblea dei Soci elegge il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo.
Essi restano in carica tre anni. Il Presidente, ed in sua vece il Vice Presidente, ha il compito di: coordinare ed orientare l’attività del Consiglio Direttivo per il conseguimento degli obiettivi indicati dall’Assemblea dei Soci.
A lui, in qualità di rappresentante legale dell’Associazione, compete la firma degli atti interni ed esterni che investono l’Associazione.
La carica di Vice Presidente può essere cumulata a quella di Segretario o di Tesoriere.
Articolo 16
Il Presidente si avvale della collaborazione di un segretario e di un Tesoriere, eletti dall’Assemblea con un mandato triennale, su una rosa di da lui proposta.
Al Segretario compete la gestione di tutte le attività burocratiche ed amministrative che riguardano l’Associazione. Egli si può avvalere della collaborazione di altri Soci o di personale assunto per soddisfare le varie esigenze qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.
Al Tesoriere compete la gestione delle attività che riguardano la gestione del patrimonio dell’Associazione e gli adempimenti previsti al riguardo dalla legge. Egli gestisce la cassa dell’Associazione e cura, in particolar modo la preparazione del bilancio preventivo e la rendicontazione al termine dell’anno sociale.
Articolo 17
L’Assemblea degli Associati nomina un Collegio dei Revisori composto da tre Soci.
Essi durano in carica tre anni, salvo il verificarsi delle ipotesi previste dall’articolo 9, sono rieleggibili; ad essi è demandato il controllo della gestione amministrativa dell’Associazione.
Articolo 18
L’Assemblea nomina un Collegio di Probiviri composto da tre Soci.
Essi durano in carica tre anni, salvo il verificarsi delle ipotesi previste dall’articolo 9, sono rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere su tutte le controversie insorgenti tra i Soci e tra questi e l’Associazione od i suoi Organi. E’ escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione sia ordinaria che amministrativa.
Essi giudicheranno “ex bono ex aequo” senza formalità di rito. Il loro lodo è inappellabile.
Articolo 19
L’Associazione si scioglie:
a) per il decorso del termine;
b) per il conseguimento dello scopo associativo, o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
c) per l’impossibilità di funzionamento dell’Assemblea;
d) per deliberazione dell’Assemblea.
Sarà la stessa Assemblea che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio associativo, che in nessun caso potrà essere ripartito tra gli associati e dovrà essere necessariamente devoluto a finalità di utilità sociale.
Articolo 20
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dal futuro regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.